Art. 4.
(Impresa di panificazione).

      1. L'attività di panificazione può essere svolta esclusivamente dalle imprese di panificazione che hanno ottenuto:

          a) l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione che per struttura ed organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

          b) l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.

      2. L'impresa di panificazione nomina un responsabile di panificazione qualificato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), e ne dà comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.
      3. In caso di vacanza del responsabile di panificazione di cui al comma 2, la nomina è reiterata entro e non oltre quattro mesi dalla data in cui si è verificata la vacanza stessa. Qualora, per qualsiasi motivo, l'azienda non sia in grado di reiterare tale nomina, il ruolo può essere assunto dal rappresentante legale dell'impresa in via temporanea e per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi. Delle variazioni intervenute è data tempestiva comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

 

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